(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle  d'Aosta  n.
                        30 del 5 luglio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Emissione di uno strumento finanziario partecipativo 
 
  1. Nell'ambito della procedura di concordato preventivo  di  Casino
de la Vallee S.p.A., dichiarata aperta dal  Tribunale  di  Aosta  con
decreto in data 27 marzo 2019. i  crediti  residui,  per  capitale  e
interessi,   quantificati   nel   piano   concordatario    in    euro
48.088.055,08, derivanti dai contratti di mutuo stipulati  in  favore
della predetta societa' per il tramite  di  Finaosta  S.p.A.  per  il
finanziamento   del   piano    di    investimenti    relativi    alla
ristrutturazione della Casa da gioco e  del  Grand  Hôtel  Billia  di
Saint-Vincent, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49
(Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle  strategie  di
sviluppo della Casa da gioco e del complesso  aziendale  Grand  Hôtel
Billia  di  Saint-Vincent.  Modificazioni  alla  legge  regionale  30
novembre 2001, n. 36 - Costituzione di una societa' per azioni per la
gestione della Casa da gioco di SaintVincent), e autorizzati,  quanto
a euro 50.000.000, con deliberazione della giunta regionale  n.  1465
del 20 luglio 2012, quanto a euro 10.000.000, con deliberazione della
giunta regionale n. 1527 in data 20 settembre 2013 e, quanto  a  euro
20.000.000, con deliberazione della giunta regionale n. 1856  del  10
dicembre 2015, sono  convertiti.  condizionatamente  all'omologazione
del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 del regio decreto 16
marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta  amministrativa),  in  apporto  patrimoniale  a  fronte  della
sottoscrizione, da parte di Finaosta S.p.A.,  in  nome  e  per  conto
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, di uno strumento
finanziario partecipativo  (SFP),  emesso  da  Casino  de  la  Vallee
S.p.A., ai sensi dell'art. 2346, ultimo  comma,  del  codice  civile,
previa approvazione delle modificazioni dello statuto sociale  e  del
regolamento del predetto SFP di cui agli allegati A e B alla presente
legge, da parte dell'assemblea straordinaria dei soci. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'organo di  amministrazione
ovvero, in difetto, il collegio sindacale  di  Casino  de  la  Vallee
S.p.A. provvede, entro il giorno successivo alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, a convocare  l'assemblea  dei  soci  per
l'approvazione  delle  modificazioni  allo  statuto  sociale  e   del
regolamento dello SFP di cui al comma 1. 
  3. Ogni eventuale modificazione successiva al regolamento dello SFP
di cui al comma 1, che costituisce  parte  integrante  dello  statuto
sociale, e' approvata con deliberazione del Consiglio  regionale,  ai
sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 30 novembre 2001, n.
36 (Costituzione di una societa' per azioni  per  la  gestione  della
Casa da gioco di Saint-Vincent).